Il credito d’imposta è un credito vantato nei confronti dello Stato che può essere ceduto in prima cessione ad altri soggetti. I crediti d’imposta che possono essere ceduti e valutati per l’acquisto dalla Commissione tecnica per conto dei cessionari sono quelli generati dal seguente intervento:

 

Superbonus

Il Superbonus introdotto con il decreto Rilancio prevede l’aliquota di detrazione al 110% / 90% delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

Cosa: Riqualificazione energetica, Adozioni di misure antisismiche, Installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica veicoli elettrici
Chi: Privati ed altri enti
Dove: Edifici su cui si vanti di un diritto reale
Quanto: Detrazione del 110% / 90%
Quando: Recupero in 5 anni, 4 anni per spese sostenute dal 2022
Come: Approfondisci su “Guida Agenzia delle Entrate” e sui “Vademecum e FAQ ENEA”
Perché: Art. 119 DL 34/2020

PER CHI CEDE

Ciascun offerente:

  • dovrà preventivamente attestare che la propria proposta sia pienamente compatibile con lo specifico quadro normativo e contabile a tutela del cessionario acquirente mediante sottoscrizione di uno schema di contratto di cessione somministrato dal cessionario che rispecchi le esigenze normative vigenti, tenuto conto dell’innovatività del progetto di acquisto di crediti fiscali da bonus edilizi;
  • ai fini della compensazione fiscale, dovrà fornire al cessionario acquirente le manleve e le garanzie per tenerlo indenne da qualsiasi rischio connesso all’impiego dei crediti oggetto di cessione (es. esistenza, validità, regolarità, consistenza, misure limitative della circolazione) nei termini previsti dall’articolo 121, comma 6 bis, del DL 34/2020 così come modificato dal DL 16 febbraio 2023, n.11 e ss.mm. e ii. che riguarda l’acquisizione della documentazione relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta

Le tipologie di credito acquisibili devono rientrare tra le fattispecie di deroga al divieto di cessione tassativamente previste all’art.2 del DL 11/2023

L’acquisto dei crediti:

  • da imprese e/o istituti bancari o altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca con la quale i cessionari abbiano stipulato un contratto di conto corrente avviene con specifici contratti che prevedono da parte dello stesso acquirente cessionario l’acquisto annuale di crediti d’imposta relativi ad interventi oggetto della l.r. 20/2023 e s.m.i..
  • avviene ad un prezzo non superiore al valore nominale del credito. Eventuali economie derivanti da acquisti effettuati a un prezzo inferiore al valore nominale dei crediti di imposta sono accantonate in un apposito fondo anche a copertura delle spese della Commissione tecnica, gestionali dell’operatività della procedura e di eventuali rischi di negoziazione.

Il soggetto cedente:

  • nel caso di imprese e/o istituti bancari garantisce, attraverso apposita clausola contrattuale, il buon fine del credito anche nei confronti di qualsivoglia evento che dovesse determinare la non sussistenza ovvero l’inutilizzabilità del credito in compensazione.
  • nel caso di istituti bancari garantisce, attraverso apposita clausola contrattuale, l’immediato reimpiego della propria capienza fiscale liberata attraverso la cessione dei crediti di imposta, nell’acquisto, a condizioni di mercato, di ulteriori crediti di imposta relativi ad interventi di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, riguardanti interventi su immobili ubicati in Basilicata  effettuati da imprese singole o, comunque, interamente partecipate da soggetti aventi residenza o sede legale in Basilicata da almeno tre anni.